Sez. L, Sentenza n. 2240 del 01/02/2006 (Rv. 587200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Inquadramento conseguito all'interno di una struttura produttiva e con l'applicazione di una certa disciplina collettiva - Trasposizione meccanica all'interno di una struttura, anche del medesimo settore, ma di dimensioni completamente diverse e con l'applicazione di una differente disciplina - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
L'inquadramento conseguito da un dirigente all'interno di una certa struttura produttiva e con l'applicazione di una determinata disciplina collettiva non può essere trasposto meccanicamente all'interno di una struttura, anche del medesimo settore, ma di dimensioni completamente diverse e, per di più, con l'applicazione di una differente disciplina, atteso che, a prescindere dalla differenza di disciplina collettiva, il mantenimento del medesimo inquadramento può essere giustificato per il personale operaio e per quello impiegatizio di grado non elevato, non certo per un dirigente, il cui livello di inquadramento è condizionato anche da elementi di carattere quantitativo, come il numero dei dipendenti diretti, il volume degli affari trattati (principio applicato dalla S.C. in fattispecie in cui, in corso di causa, il lavoratore, agendo nei confronti della Cassa di Risparmio incorporante la Banca che gli aveva intimato il licenziamento, mutava il titolo della domanda reclamando differenze retributive per l'attribuzione di un inquadramento superiore nei livelli della dirigenza rispetto a quello nominalmente attribuito dalla Cassa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)