Sez. L, Sentenza n. 19303 del 29/09/2015 (Rv. 637247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Trasposizione meccanica dell'inquadramento conseguito all'interno di una struttura aziendale in altra e diversa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
L'inquadramento conseguito da un dirigente all'interno di una struttura produttiva non può essere trasposto meccanicamente all'interno di una struttura, anche del medesimo settore, di dimensioni diverse, e presso cui sia applicato un differente contratto collettivo, atteso che, ai fini del corretto inquadramento, rilevano elementi di carattere quantitativo, come il numero dei dipendenti diretti o il volume degli affari trattati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un'ipotesi di fusione societaria, aveva negato che il dirigente presso l'impresa incorporata potesse mantenere la stessa qualifica con il diverso contratto collettivo applicato presso la società incorporante basandosi esclusivamente sul proprio pregresso inquadramento, senza provare che le funzioni in concreto svolte fossero riferibili a quella qualifica anche nella nuova disciplina negoziale collettiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)