Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 18/05/1994 (Rv. 486675 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Eletto alla carica di consigliere comunale - Delibera dichiarativa della nullità della sua elezione - Impugnazione - Controversia relativa - Litisconsorte necessario - Qualità - Comune - Spettanza - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento
Nel giudizio promosso dall'eletto alla carica di consigliere comunale, avverso la delibera dichiarativa della nullità della sua elezione, legittimo e necessario contraddittore, ai sensi dell'art. 82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, è il soggetto che "ope legis" si sostituisce all'istante nella carica stessa per effetto di quella delibera, mentre si deve escludere che la qualità di litisconsorte spetti al comune, od anche al comune, in ragione della sua estraneità rispetto ad una contesa che investe non la legittimità del provvedimento consiliare, ma un conflitto su posizioni di diritto soggettivo fra dette altre parti.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)