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Sez. 1, Sentenza n. 6153 del 05/07/1996 (Rv. 498382 - 01)

COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI - DECADENZA | Deliberazione del consiglio comunale di decadenza di un consigliere - Impugnazione - Relativo giudizio - Integrazione del contraddittorio nei confronti del Prefetto e del Comune - Necessità - Esclusione - Nei confronti del primo dei non eletti nella lista nella quale era candidato l'eletto dichiarato decaduto - Necessità.
Stato
decisa il 1996-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498382-01

COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI - DECADENZA

Nel giudizio promosso da colui che è stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale, per ottenere la declaratoria di nullità della relativa deliberazione del consiglio comunale, non sono contraddittori necessari né il Prefetto, né il Comune, in quanto tali soggetti sono estranei a tale giudizio, che ha ad oggetto non la legittimità del provvedimento di dichiarazione di decadenza, ma la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica. È, invece, contraddittore necessario, nel giudizio medesimo, il primo dei non eletti nella lista nella quale era candidato l'eletto dichiarato decaduto, in quanto egli, per effetto della deliberazione di decadenza, si sostituisce "ope legis" nella carica dalla quale l'eletto è stato dichiarato decaduto.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)