Sez. 3, Sentenza n. 19208 del 16/03/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269691 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Esercizio di attività di recupero - Carattere personale dell'autorizzazione - Sussistenza - Titolo abilitativo ad uso promiscuo di più soggetti - Possibilità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ha natura personale, sicché deve escludersi che il titolo abilitativo corrispondente possa essere utilizzato indifferentemente da più soggetti. (Fattispecie relativa ad imputato tratto in arresto, con altri, nella flagranza del reato di cui all'art. 6, comma primo, lett. d, D.L. n. 172 del 2008, per avere trasportato rifiuti pericolosi a bordo di un autocarro senza autorizzazione, risultando agli atti soltanto una richiesta, a nome della moglie, per un'autorizzazione mai ritirata presso l'ufficio competente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99 art. 16, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 208, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 209, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 210, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 211, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 212, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 215, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)