Sez. 3, Sentenza n. 7233 del 30/03/2011 (Rv. 617601 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Credito al consumo - Esercizio da parte di soggetto non bancario né intermediario finanziario - Erogazione di servizi professionali con dilazione di pagamento del corrispettivo - Disciplina dell'art. 121 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di erogazione del credito al consumo, non trovano applicazione gli artt. 122 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 (rilevanti "ratione temporis", prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 37 del 2004 fino al d.lgs. n. 141 del 2010) relativamente alle prestazioni di servizi, erogate da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari e remunerate mediante forme di pagamento dilazionato, tutte le volte che sia connaturale al contratto la diluizione nel tempo della prestazione erogata e del pagamento del corrispettivo. (Nella specie la S.C. ha escluso che possa qualificarsi "contratto di credito" un contratto stipulato con un istituto di istruzione e avente ad oggetto un corso di studi di durata pluriennale, - strutturato mediante fornitura di materiale didattico, consulenze-lezioni, correzioni di compiti - ai fini del conseguimento di diplomi professionali, e in relazione al quale sia pattuito un pagamento rateale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 122, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 124, Decreto Legisl. 06/02/2004 num. 37, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)