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Sez. L, Sentenza n. 2597 del 04/03/1993 (Rv. 481212 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) | Ingresso di un nuovo socio - Responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni sociali anteriori - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481212-01

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)

Il soggetto entrato a far parte di una società in nome collettivo già costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, secondo quanto previsto dall'art. 2269 cod. civ. in tema di società semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la società in nome collettivo) dall'art. 2293 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2269, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)