Sez. 3, Sentenza n. 9326 del 20/04/2010 (Rv. 612456 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Ingresso di un nuovo socio - Responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni sociali anteriori - Sussistenza - Fondamento - Risultanza di dette obbligazioni nelle scritture contabili sociali - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
In tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall'art. 2269 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 cod. civ. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2269, Cod. Civ. art. 2293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)