Sez. 1, Sentenza n. 9820 del 13/07/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202464 - 01
Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - Modalità - Trascrizione | Mezzi di prova - Esclusione - Operazione rappresentativa di secondo grado - Sussistenza - Conseguenze in tema di utilizzazione - Fattispecie.
Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - Modalità - Trascrizione
La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado diretta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Ne consegue l'insussistenza ontologica, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendosi semmai denunciare la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate. (La Suprema Corte ha enunciato il principio come sopra menzionato, in relazione ad un caso in cui era stata sollevata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché dei brogliacci di trascrizione delle stesse intercettazioni, per essere avvenuto il loro deposito dopo il rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)