Sez. 4, Sentenza n. 47891 del 28/09/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 230569 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Atti utilizzabili per la decisione - Trascrizioni sommarie di polizia delle conversazioni intercettate (cosiddetto "brogliacci") - Utilizzabilità - Esclusione - Trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria - Utilizzabilità Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche debbono distinguersi dai cosiddetti "brogliacci", consistenti nella sommaria trascrizione delle conversazioni intercettate, effettuata ex art. 268 comma secondo cod. proc. pen. nei verbali delle operazioni e in nessun caso utilizzabili ai fini della decisione, le trascrizioni delle intercettazioni medesime eventualmente effettuate dalla polizia giudiziaria. Le seconde, a differenza dei primi, ben possono essere utilizzate per la pronuncia della sentenza, fermo il diritto delle parti di chiedere la trascrizione mediante perizia. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato, nella quale è stato precisato che la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)