Sez. T, Sentenza n. 1668 del 23/01/2025 (Rv. 673581-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE | Riscossione dei tributi - Notificazione della cartella di pagamento - Competenza territoriale dell'agente del servizio di riscossione - Individuazione - Criteri.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)