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Sez. T, Sentenza n. 1668 del 23/01/2025 (Rv. 673581-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE | Riscossione dei tributi - Notificazione della cartella di pagamento - Competenza territoriale dell'agente del servizio di riscossione - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2025-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673581-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)