Sez. T, Ordinanza n. 34271 del 27/12/2025 (Rv. 677260-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Riscossione - Competenza territoriale - Individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate, che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle Entrate Riscossione), non ha fatto venir meno l'assetto organizzativo territoriale fondato sulle circoscrizioni, sicché, tenuto conto dei principi di correlazione diretta tra ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente, di speditezza e di efficienza dell'attività amministrativa e, altresì, dei principi operanti sul piano processuale, imperniati anch'essi, ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente, sull'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione, la competenza per l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento va individuata, a pena di invalidità, in capo all'agente della riscossione operante nell'ambito territoriale in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.
DPR 29/09/1972 num. 602 art. 46, Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 1 lett. C, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 24, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)