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Sez. L, Sentenza n. 1147 del 19/01/2011 (Rv. 616262 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza durante il rapporto di lavoro - Presupposti - Stabilità reale - Accertamento - Normativa applicabile in astratto con giudizio "ex post" - Irrilevanza - Fattispecie relativa a rapporto di convenzione con le Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959.
Stato
decisa il 2011-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616262-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto, allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantita sin dall'inizio della stabilità reale, e a nulla rilevando, in relazione alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto. (Fattispecie relativa ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959, in un caso in cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)