Sez. L, Sentenza n. 23227 del 13/12/2004 (Rv. 578181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza durante il rapporto di lavoro - Presupposti - Stabilità reale - Accertamento - Normativa applicabile in astratto con giudizio "ex post" - Irrilevanza - Fattispecie relativa a rapporto di convenzione con le Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale. (Fattispecie relativa ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959, in un caso in cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)