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Sez. 1, Sentenza n. 58 del 15/01/1969 (Rv. 337890 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DI UNA SPECIFICA PARTE DELLA DECISIONE - ESTENSIONE ANCHE ALLE PARTI GENERICAMENTE RICHIAMATE - AMMISSIBILITA - LIMITAZIONE DELLA SPECIFICA CENSURA AD UNA PARTE AUTONOMA DELLA SENTENZA - CRITERIO ESTENSIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337890-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DI UNA SPECIFICA PARTE DELLA DECISIONE - ESTENSIONE ANCHE ALLE PARTI GENERICAMENTE RICHIAMATE - AMMISSIBILITA - LIMITAZIONE DELLA SPECIFICA CENSURA AD UNA PARTE AUTONOMA DELLA SENTENZA - CRITERIO ESTENSIVO - ESCLUSIONE.*

La manifestazione della volonta di impugnare, per essere rilevante, deve essere accompagnata dai motivi che la giustificano. Pertanto, se dalla impugnazione di uno specifico punto della sentenza di primo grado ben puo il giudice di appello arguire l'impugnazione di quelle parti della sentenza a cui i motivi genericamente si richiamano, questo criterio e inapplicabile quando, trattandosi di questioni separate ed indipendenti, colui che impugna, pur facendo generico richiamo a tutte le questioni disattese dal primo giudice, limita le sue specifiche censure ad alcune di esse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)