Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 8 ottobre 1986, causa 91/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
8 ottobre 1986
Nella causa 91/85,
Anne-Marie Clemen in Christ,
Olga Schneider in Priplata,
Elizabeth Mc Donnell,
agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, av. Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, assistito dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento di schede di stipendio emesse fra il maggio e il dicembre 1984,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: K. Riechenberg, amministratore f. f.
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazioe orale del 12 giugno 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 10 luglio 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 aprile 1985, la sig.ra Olga Priplata-Schneider, la sig.na Elizabeth Mc Donnell e la sig.ra Anne-Marie Christ-Clemen, agenti temporanei della Commissione, hanno proposto un ricorso inteso all'annullamento delle schede di stipendio loro consegnate rispettivamente dal maggio al dicembre 1984 e dal luglio al dicembre 1984.
punto 2
Le ricorrenti venivano assunte dalla Commissione come agenti temporanei per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo [art. 2, lett. a) del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: « RAA »)]; le ricorrenti venivano inquadrate nella categoria C.
punto 3
I posti temporanei cui erano state assegnate venivano trasformati in impieghi permanenti dal 1o gennaio 1984. Le ricorrenti firmavano, tra la fine dell'aprile e l'inizio del maggio 1984, una clausola addizionale al contratto di assunzione a termini della quale esse venivano assunte come agenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA, con effetto 1o gennaio 1984.
punto 4
Le ricorrenti asseriscono di essersi rese conto, nel momento in cui percepivano la retribuzione inerente al loro nuovo status, che la modifica del contratto aveva comportato una diminuzione della retribuzione di circa il 5%. Di conseguenza, esse presentavano reclami, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, onde contestare la clausola addizionale, reclami respinti con decisioni 4, 10 e 21 gennaio 1985.
punto 5
La differenza di stipendio constatata risulta dal 5o comma dell'art. 20 del RAA, aggiunto dall'art. 1, n. 5, del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 299, pag. 1). Questa disposizione stabilisce che agli agenti assunti per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente, retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata, sarà applicata una tabella degli stipendi diversa da quella applicata agli altri agenti temporanei. Gli stipendi degli agenti di ricerca delle categorie C e D sono inferiori di circa il 5% a quelli degli altri agenti temporanei appartenenti alle stesse categorie.
punto 6
Le ricorrenti eccepiscono l'illegittimità di questa disposizione, che sarebbe contraria al principio superiore del diritto alla parità di trattamento consacrato dalla Corte, principio che vieterebbe che venga loro pagata una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti di ruolo e non che espletano le medesime mansioni e si trovano in situazioni simili, e, inoltre, di diminuire il loro stipendio mentre continuano a disimpegnare le medesime mansioni svolte prima del passaggio al nuovo regime. Esse soggiungono che questa discriminazione esisterebbe d'altronde solo per gli agenti delle categorie C e D, mentre quelli delle categorie A e B non avrebbero subito questa riduzione.
punto 7
La Commissione contesta che vi sia discriminazione nel trattare in modo diverso gli agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti rispetto agli altri agenti temporanei, poiché non sarebbero assunti con i medesimi criteri né retribuiti in base ai medesimi stanziamenti. A suo parere, il fatto che taluni agenti che svolgono le medesime mansioni percepiscano una retribuzione diversa non avrebbe, di per sé, nulla di illegittimo. D'altronde, il passaggio dal regime precedente a quello attuale avrebbe comportato per le ricorrenti anche taluni vantaggi, come la prospettiva di una maggiore stabilità d'impiego e il diritto alla pensione, che può sostituire il diritto ad un'indennità una tantum, che era la sola contemplata dal regime precedente. Una valutazione d'insieme del nuovo regime dovrebbe pertanto metterne in luce l'aspetto globalmente più favorevole ed il fatto che i vantaggi dovrebbero in ogni caso compensare le leggere diminuzioni della retribuzione che ha comportato.
punto 8
Prima di affrontare la discussione degli altri argomenti dedotti dalle parti, è opportuno segnalare che la diversità di stipendio contestata è stata abolita con l'art. 7 del regolamento del Consiglio 10 giugno 1985, n. 1578, che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 154, pag. 1), che ha soppresso, all'art. 20 del RAA, il comma censurato nonché la specifica tabella stipendi. Presentando al Consiglio, nel luglio 1983, le proposte di regolamento modificativo del RAA, allo scopo, in particolare, di sopprimere la specifica tabella degli stipendi e di garantire l'equiparazione degli stipendi degli agenti di ricerca delle categorie C e D a quelli degli altri agenti temporanei delle categorie corrispondenti, la Commissione ha motivato la sua proposta nel modo seguente: « Il principio di uguaglianza dovrebbe però prevalere sulle ragioni storiche che sono all'origine di questo divario degli stipendi base dall'entrata in vigore del nuovo regime del 30 ottobre 1976; non si può ragionevolmente mantenere questa differenza di retribuzione per persone che svolgono lavori e funzioni uguali. Si propone quindi (art. 6) di eliminare questo divario che gli interessati considerano discriminatorio ».
punto 9
Stando così le cose, è opportuno esaminare se l'art. 20 del RAA, qual era in vigore sino all'abrogazione operata dall'art. 7 del precitato regolamento n. 1578/85, infranga il principio della parità delle retribuzioni fra dipendenti che si trovano in situazioni analoghe, consacrato in particolare dalla sentenza 31 maggio 1979 (causa 156/78, Newth, Racc. pag. 1941).
punto 10
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 dicembre 1982 (cause riunite da 198 a 202/81, Micheli, Racc. pag. 4145), una disparità di trattamento fra diversi dipendenti costituisce una violazione di questo principio solo qualora non sia obiettivamente giustificata.
punto 11
Nel caso di specie, la Commissione asserisce che la giustificazione obiettiva della differenza di trattamento risiede nel fatto che, per un verso, le persone assegnate ai programmi di ricerca e di investimento erano inizialmente assunte come agenti locali o di stabilimento, e, per altro verso, che il nuovo regime è, per gli interessati, più favorevole del precedente.
punto 12
La prima tesi va respinta. Infatti, le ricorrenti erano agenti temporanei sin dalla loro entrata in servizio. Quanto alla seconda giustificazione addotta, è sufficiente constatare che dopo il loro passaggio nella nuova categoria di agenti temporanei le ricorrenti hanno continuato a svolgere esattamente le medesime mansioni di prima, e valutare se la diminuzione dello stipendio rispetto allo stipendio precedente e a quello degli altri agenti temporanei possa essere giustificata e compensata da un miglioramento in altri punti delle condizioni di impiego.
punto 13
La Commissione fa valere in proposito la maggiore stabilità d'impiego di cui le ricorrenti fruirebbero sotto il nuovo regime. A quest'argomento va risposto che pur essendo esatto che sotto il precedente regime i contratti erano conclusi solo per la durata di un determinato programma, cionondimeno i contratti potevano essere confermati, qualora i programmi stessi venissero proseguiti o sostituiti con altri. Il fatto che impieghi esistenti siano stati trasformati in impieghi permanenti dimostra d'altronde che i programmi non erano destinati ad essere sospesi. D'altro canto, anche se sotto il nuovo regime l'impiego è permanente, per il titolare non ne risulta tuttavia una particolare garanzia, dato che in quanto agente temporaneo il suo contratto può essere risolto in qualunque momento con preavviso di tre mesi.
punto 14
Resta il fatto che sotto il nuovo regime le ricorrenti fruiscono del diritto alla pensione di vecchiaia. Si tratta solo, in primo luogo, di una semplice aspettativa che presuppone ricorra un certo numero di requisiti, fra cui in particolare quello di una durata minima di occupazione, requisito cui al momento della trasformazione dei loro impieghi le ricorrenti non soddisfacevano. In secondo luogo, sotto il regime precedente, le ricorrenti avevano diritto ad un'indennità una tantum che può essere considerato equivalente ad una pensione di vecchiaia capitalizzata. Ad ogni modo, questa diversità di regime è stata nel frattempo abolita e tutti gli agenti temporanei fruiscono attualmente del diritto alla pensione.
punto 15
Stando così le cose, non è possibile ritenere che il riconoscimento di un diritto così elementare nel pubblico impiego come il diritto alla pensione di vecchiaia possa giustificare, in contropartita, una diminuzione della retribuzione.
punto 16
Per giustificare il fatto che la diminuzione della retribuzione ha colpito soltanto gli agenti delle categorie C e D, e non quelli delle categorie A e B, la Commissione adduce ancora considerazioni di bilancio, sostenendo che la situazione finanziaria della Comunità non permetteva all'epoca, a causa del gran numero di agenti di queste categorie, di corrispondere lo stipendio normale agli agenti delle categorie C e D della nuova carriera, mentre le medesime difficoltà non esistevano per gli agenti delle categorie A e B a causa del loro numero ristretto.
punto 17
Oltre al fatto che questa tesi è difficilmente comprensibile se si considera che prima della trasformazione dei loro impieghi le ricorrenti e gli agenti delle categorie C e D fruivano della retribuzione normale di queste categorie, va constatato che considerazioni di bilancio non possono giustificare differenze di retribuzione fra agenti che appartengono ad una medesima categoria e svolgono compiti di natura identica o simile.
punto 18
La Commissione intende poi ancora negare alle ricorrenti il diritto di contestare l'applicazione del nuovo regime in quanto esse l'avrebbero formalmente accettato sottoscrivendo la clausola addizionale al loro contratto di assunzione. Quest'obiezione non può essere accolta perché la firma di detta clausola non può essere considerata, nel caso di specie, valida accettazione di tutte le modalità del nuovo regime. In primo luogo le ricorrenti non avevano altra scelta se non volevano perdere l'impiego, come risulta dalla decisione con cui la Commissione ha respinto i loro reclami; in secondo luogo, dalla clausola addizionale non risulta affatto che il nuovo contratto avrebbe comportato una diminuzione dello stipendio, conseguenza che le ricorrenti potevano ignorare tenuto conto della complessità della normativa di cui è causa.
punto 19
Di conseguenza, si deve constatare che, stabilendo per gli agenti temporanei che occupano un impiego permanente, retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, ed appartenenti alle sole categorie C e D, una tabella stipendi da cui risultano retribuzioni inferiori di circa il 5% a quelle degli altri agenti temporanei, l'art. 1, n. 5, del regolamento n. 2615/76 ha trasgredito, in un caso in cui la disparità non è obiettivamente giustificata, il principio della parità delle retribuzioni fra dipendenti che si trovano in situazioni simili ed espletano mansioni della medesima natura.
punto 20
Questa disposizione non può pertanto costituire il fondamento giuridico delle schede di stipendio su cui verte il ricorso.
punto 21
Di conseguenza, le schede di stipendio delle ricorrenti Olga Priplata-Schneider e Elizabeth Me Donnell per i mesi da maggio a dicembre 1984 e della ricorrente Anne-Marie Christ-Clemen per i mesi da luglio a dicembre 1984, vanno annullate in quanto la retribuzione delle ricorrenti è inferiore a quella spettante agli agenti temporanei delle categorie C e D che si trovano nella medesima situazione.
SENTENZA › Sulle spese
punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, si deve condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le schede di stipendio delle ricorrenti Olga Priplata-Schneider e Elizabeth Me Donnell per i mesi da maggio a dicembre 1984 e della ricorrente Anne-Marie Christ-Clemen per i mesi da luglio a dicembre 1984, sono annullate in quanto la retribuzione delle ricorrenti è inferiore a quella spettante agli agenti temporanei delle categorie C e D che si trovano nella medesima situazione.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Firme
Schockweiler
Bosco
Joliet
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 ottobre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
F. Schockweiler