Sez. U, Ordinanza n. 21573 del 24/06/2026 (Rv. 678863-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO | Implicita statuizione del TAR sulla propria giurisdizione - Mancata
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO
impugnazione incidentale della parte interessata - Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione - Inammissibilità.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce del Consiglio di Stato è inammissibile laddove, in primo grado, il Tar abbia statuito, sia pure implicitamente, sul punto e la parte interessata non abbia proposto appello incidentale, limitandosi alla mera riproposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi formato, per effetto della mancata impugnazione, un giudicato implicito.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 9, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 101 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 46 com. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)