Sez. U, Ordinanza n. 5548 del 11/03/2026 (Rv. 677330-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO | Ricorso alle Sezioni Unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dal Consiglio di Stato, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, nondimeno l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.
Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)