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Sez. L, Sentenza n. 52 del 07/01/1982 (Rv. 417737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1982-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

Nell'ipotesi di espletamento di una pluralità di mansioni lavorative, il giudice del merito, al fine di stabilire la qualifica spettante al lavoratore, non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore Rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, ove il principio della prevalenza, generalmente applicabile nella ipotesi di mansioni promiscue, non risulti derogato dalla disciplina collettiva applicabile. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio, ha precisato che la deroga prevista dall'art. 15 del contratto coll. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L. non è estensibile al periodo anteriore all'entrata in vigore di tale contratto). (V 4723/79, mass n 401287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)