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Sez. L, Sentenza n. 4723 del 29/08/1979 (Rv. 401287 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401287-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nell'ipotesi di espletamento da parte del lavoratore di attivita promiscue svolte a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa la unicita del rapporto di lavoro. Il relativo accertamento di fatto, se congruamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 2917/78, mass n 392338; (Conf 1363/74, mass n 369442).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)