Sez. L, Sentenza n. 4723 del 29/08/1979 (Rv. 401287 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nell'ipotesi di espletamento da parte del lavoratore di attivita promiscue svolte a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa la unicita del rapporto di lavoro. Il relativo accertamento di fatto, se congruamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 2917/78, mass n 392338; (Conf 1363/74, mass n 369442).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)