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Sez. 5, Sentenza n. 22422 del 28/04/2009 Ud. (dep. 28/05/2009) Rv. 244106 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Sentenza di appello parziale assoluzione - Omessa impugnazione del pubblico ministero - Annullamento - Giudizio di rinvio - Sentenza di condanna relativa al reato già oggetto di assoluzione - Violazione del principio del "ne bis idem" - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244106-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

L'annullamento integrale, per vizio che impone il rinvio al primo grado, della sentenza di appello che ha assolto l'imputato da taluno degli addebiti, non impedisce che nel giudizio di rinvio sia pronunciata condanna, in ordine a detti addebiti, seppure la statuizione assolutoria non sia stata impugnata dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)