Sez. U, Sentenza n. 252 del 23/04/1999 (Rv. 525646 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Giudizio disciplinare - Regola dell'onere probatorio - Inapplicabilità - Principio della ricerca della verità - Prevalenza sulle preclusioni - Fase davanti alla Sezione disciplinare del C.S.M. - Art. 469 cod proc. pen. del 1930 - Applicabilità - Ammissione d'ufficio di prove dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e della discussione - Legittimità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, così come quello penale, non soggiace alla regola dell'onere probatorio, e recepisce invece il principio della prevalenza del primato della ricerca della verità su ogni preclusione processuale; in particolare, in esso è applicabile l'art. 469 del codice di procedura penale del 1930 nella fase svolgentesi davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ha la facoltà di disporre d'ufficio nuove prove dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale e anche all'esito della discussione a questa successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 469, DPR 16/09/1958 num. 916 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17, Decreto Legisl. 16/10/1992 num. 410 art. 1, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)