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Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 06/05/1983 (Rv. 428005 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - EFFETTI - COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO DI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA POSTO IN ESSERE PRIMA DEL TRASFERIMENTO - EVENTO DANNOSO, DA TALE COMPORTAMENTO CAUSATO - VERIFICAZIONE DOPO IL TRASFERIMENTO - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ENEL EX ART. 2049 COD. CIV. - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (SCIAGURA DEL VAJONT).*
Stato
decisa il 1983-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428005-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - EFFETTI - COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO DI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA POSTO IN ESSERE PRIMA DEL TRASFERIMENTO - EVENTO DANNOSO, DA TALE COMPORTAMENTO CAUSATO - VERIFICAZIONE DOPO IL TRASFERIMENTO - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ENEL EX ART. 2049 COD. CIV. - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (SCIAGURA DEL VAJONT).*

Poiché la nazionalizzazione di impresa elettrica comporta non soltanto il trasferimento di beni aziendali, ma anche il subingresso dell'ENEL nell'universalità funzionale dei rapporti giuridici, attivi e passivi, correlati all'Esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 2 del d.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36), deve ritenersi che l'ente medesimo subentri nella responsabilità civile, a norma dell'art. 2049 cod. civ., per comportamento doloso o colposo di preposti alla gestione dell'impresa causativo di eventi dannosi (salvo restando il carattere personale e l'intrasmissibilità della responsabilità penale), anche quando, alla data del trasferimento, esista soltanto il suddetto comportamento, verificandosi l'evento dannoso solo dopo il trasferimento, sicché alla data stessa sia ancora "in itinere" la fattispecie costitutiva dell'obbligazione risarcitoria e questa venga poi a sorgere direttamente a carico dell'ENEL. Tale principio non trova ostacolo nel disposto dell'art. 12 secondo comma della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, sulla nullità ed inopponibilità all'ENEL di Atti compiuti prima del trasferimento, il quale si riferisce solo agli Atti negoziali, né nelle norme di cui al primo comma del citato art. 12 ed all'art. 6 del d.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, che contemplano casi di responsabilità verso l'ENEL del precedente titolare dell'impresa elettrica nell'ambito dei rispettivi rapporti interni e senza incidenza sulla responsabilità civile verso i terzi danneggiati. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la responsabilità civile dell'ENEL per le conseguenze del disastro del Vajont, successivo al trasferimento all'ente dell'impresa elettrica della società Adriatica di elettricità, e ricollegabile anche ad un comportamento colposo dei preposti di detta società anteriore al trasferimento stesso). (V 703/78, mass n 390041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12, DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)