Sez. 5, Sentenza n. 16688 del 02/03/2004 Ud. (dep. 08/04/2004) Rv. 228765 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Imprenditore in stato di decozione che ottiene da una banca mutui fondiari, garantiti da ipoteca sugli immobili, utilizzati per il ripianamento di saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca - Trasformazione del credito da chirografario in privilegiato - Ipotesi di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della "simulazione di prelazione" di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda, della legge fallimentare, la condotta di una impresa in situazione di decozione, che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa Banca, così trasformandosi il credito vantato da quest'ultima verso l'impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 3 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)