Sez. 5, Sentenza n. 4427 del 24/02/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211138 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Elemento soggettivo - Atteggiamento psicologico volto a favorire un creditore con eventuale pregiudizio di altro - Mancata incriminazione del creditore favorito - Irrilevanza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilità non è esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)