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Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 01/12/1997 (Rv. 510603 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto qualificantesi come rappresentante del prenditore - Oneri di controllo da parte della banca - Portata.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510603-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Quando l'assegno non trasferibile sia presentato da persona che adduca di agire in nome e per conto del prenditore in forza di rappresentanza negoziale, la banca, in quanto tenuta a controllare la coincidenza del presentatore con il prenditore ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 19633 n. 1736, ha l'onere di acquisire prova di tale rappresentanza, restando liberata da responsabilità, in caso di pagamento al "falsus procurator", solo ove sussistano gli estremi dell'adempimento senza dolo o colpa al creditore apparente (artt. 1189 e 1992 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)