Sez. 1, Sentenza n. 10118 del 13/05/2005 (Rv. 583330 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto qualificantesi come rappresentante del prenditore - Oneri di controllo da parte della banca - Portata.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Quando l'assegno non trasferibile sia presentato da persona che adduca di agire in nome e per conto del prenditore in forza di rappresentanza negoziale, la banca, in quanto tenuta a controllare la coincidenza del presentatore con il prenditore ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, ha l'onere di acquisire prova di tale rappresentanza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)