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Sez. 1, Sentenza n. 388 del 26/01/1985 (Rv. 438594 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - IMPOSTA RELATIVA A CONVENZIONE ENUNCIATA NELLA SENTENZA - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438594-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - IMPOSTA RELATIVA A CONVENZIONE ENUNCIATA NELLA SENTENZA - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'imposta di registro, che venga riscossa, in Sede di registrazione di una sentenza, con riguardo a convenzione in essa enunciata (nella specie, "retrocessione" di un immobile, in relazione all'accertamento della simulazione del suo trasferimento), rientra fra le spese di registrazione della sentenza medesima, e, pertanto, nel rapporto fra i contendenti, è a carico della parte soccombente che sia stata condannata al pagamento delle spese processuali. (V 925/69).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 68, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)