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Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 25/02/1989 (Rv. 461995 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE - ATTO DA REGISTRARE ENTRO UN TERMINE FISSO - TASSA RELATIVA - CORRESPONSIONE IN SEDE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA - INCLUSIONE NELLE SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE IN TEMA DI REGISTRAZIONE DI ATTO DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1989-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461995-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE - ATTO DA REGISTRARE ENTRO UN TERMINE FISSO - TASSA RELATIVA - CORRESPONSIONE IN SEDE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA - INCLUSIONE NELLE SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE IN TEMA DI REGISTRAZIONE DI ATTO DI VENDITA.*

La tassa di registro da pagarsi in termine fisso - quindi indipendentemente dall'uso in giudizio dell'atto - ancorché corrisposta in occasione della registrazione della sentenza, non può farsi rientrare tra le spese giudiziali da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; pertanto, ove si riferisca ad un contratto di vendita, detta tassa è compresa tra le spese contrattuali, la cui disciplina nei rapporti interni, tra venditore e compratore, è data dall'art. 1475 cod. civ., con la conseguenza che la parte, la quale abbia provveduto al soddisfacimento dell'Obbligo fiscale in luogo di quella che vi era tenuta, per fare valere il suo diritto al relativo rimborso deve proporre apposita domanda in giudizio ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.. (V 388/85, mass n 438594; (V 3411/80, mass n 407240; (V 1651/79, mass n 398004; (V 1574/78, mass n 390965; (V 1594/76, mass n 380349).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)