Sez. U, Sentenza n. 4506 del 07/07/1988 (Rv. 459454 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO DECISORIO NON DEFINITIVO DEL TRIBUNALE NEL MERITO O SULLA PROPRIA GIURISDIZIONE CON AUTORITÀ DI GIUDICATO - EFFETTO PRECLUSIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO DECISORIO NON DEFINITIVO DEL TRIBUNALE NEL MERITO O SULLA PROPRIA GIURISDIZIONE CON AUTORITÀ DI GIUDICATO - EFFETTO PRECLUSIVO.*
Anche nel procedimento per l'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, deve riconoscersi al giudice adito, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., il potere di definire separatamente, con pronuncia non definitiva, le questioni di giurisdizione o Competenza, od altre questioni pregiudiziali attinenti al processo, o questioni preliminari di merito. Pertanto, l'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in pendenza di detto procedimento, deve essere esclusa, quando il tribunale, con provvedimento decisorio, non definitivo abbia già statuito nel merito (nella specie, individuando la legge applicabile al rapporto dedotto in causa), ovvero abbia affermato la propria giurisdizione con autorità di giudicato (in difetto d'impugnazione tempestivamente proposta secondo le regole previste per le sentenze non definitive).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)