diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8961 del 12/05/2004 (Rv. 572796 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Statuizioni circa l'applicabilità della legge italiana ai sensi della legge n. 218 del 1995 - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572796-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di delibazione dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità naturale e nella ipotesi in cui il provvedimento del tribunale e quello pronunciato sul reclamo dalla corte d'appello non decidano, al di là delle espressioni usate, su una questione di giurisdizione, ma statuiscano circa l'applicabilità della legge italiana ex artt. 13, 16 e 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, in quanto il provvedimento emesso nel corso della procedura ex art. 274 cod. civ., riguardante comunque anche il merito (poiché individua la legge applicabile) e destinato a rendere più spedito il prosieguo del giudizio, quand'anche rivesta carattere decisorio, non può considerarsi definitivo, potendo essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso ed essendo quindi insuscettibile di passare in cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)