Sez. L, Sentenza n. 14113 del 20/06/2006 (Rv. 590329 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Indicazione nell'intestazione della sentenza di magistrato diverso da quello risultante nel verbale dell'udienza di discussione - Conseguenza - Nullità della sentenza - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE
Pur costituendo principio generale - desumibile dal combinato disposto degli artt. 132 e 276 cod. proc. civ. - che la paternità della decisione deve essere attribuita esclusivamente al giudice o al collegio che ha elaborato la decisione stessa e che, sia nell'epigrafe della sentenza-documento che nell'intestazione del dispositivo in materia di lavoro e previdenza, deve essere riportato il nominativo dei giudici o del giudice che ha assunto la decisione medesima, nell'ipotesi in cui risulti che uno dei membri del collegio indicato nell'intestazione della sentenza non compaia tra i nominativi di coloro che hanno assistito all'udienza di discussione ed hanno trattenuto la causa in decisione, si versa in un caso di irregolarità dell'intestazione (a cui non è riconoscibile un'autonoma efficacia probatoria), la quale non comporta effetti sulla validità della pronuncia, posto che essa non viola il principio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussione con quello deliberante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)