diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 (Rv. 572146 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Accoglimento delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio - Vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità - Estremi - Contrasto con nozioni correnti della scienza medica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572146-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condiviso le conclusioni del ctu in ordine all'esistenza del nesso causale tra la epatopatopatia di tipo C dalla quale era affetta l'attrice e le trasfusioni di sangue subite, ritenendo che le contestazioni del ricorrente, relative al fatto che già in precedenza l'attrice era affetta da epatite di tipo b, non spiegavano come la presenza della diversa affezione avrebbe potuto interrompere il nesso causale tra le trasfusioni e l'epatite di tipo C).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)