diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001 (Rv. 544658 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Adesione alle conclusioni del consulente tecnico - Espressa motivazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544658-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)