Sez. 1, Sentenza n. 13168 del 10/09/2002 (Rv. 558177 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - CONTRAFFAZIONE | Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale - Cumulabilità anche sotto il vigore dell'art. 10 vecchio testo della legge marchi - Sussistenza.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - CONTRAFFAZIONE
In tema di marchi, la disposizione di cui all'art.10, vecchi testo, della legge n. 929 del 1942 (novellata dalla legge 480/92), disponendo, nel proprio ambito brevettuale, il divieto per chiunque di far uso di un marchio dopo che il relativo brevetto fosse stato dichiarato nullo, non comporta, "ipso facto", la impossibilità di cumulare, nelle ipotesi di nullità del marchio pronunciate ai sensi del vecchio testo dell'art. 17 (ovvero anche nei casi di nullità derivanti da mancanza di novità), le tutele, rispettivamente, brevettate e codicistica (art. 2598 e 2599 cod. civ.), atteso che, anche sotto l'imperio della vecchia normativa, la distinzione di ambiti tra i due corrispondenti illeciti sussisteva a seconda della sussistenza, o meno, dell'elemento confusorio, senza che tale distinzione impedisse la coesistenza delle tutele in questioni sulla base dei propri autonomi presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 21/06/1942 num. 929 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)