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Sez. 1, Sentenza n. 10587 del 28/11/1996 (Rv. 500864 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IN GENERE | Accordo di Lisbona sulla denominazione d'origine - Protezione della denominazione - Presupposti - Definitività della registrazione della denominazione - Effetti - Presunzione di legittimità dell'uso da parte del titolare della registrazione - Prova contraria - Condizioni - Notoria volgarizzazione successiva alla registrazione - Irrilevanza - Uso della denominazione da parte di terzi - Concorrenza sleale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500864-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IN GENERE

Il titolare di una denominazione di origine, registrata ai sensi dell'"Arrangement" di Lisbona del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676 (protetta, a norma dell'art. 2 di tale "Arrangement", sul presupposto che essa designi un prodotto le cui caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente al luogo di provenienza) può vantare una presunzione di legittimità dell'uso della denominazione registrata. Pertanto chiunque invochi, rispetto a tale uso, il sindacato giudiziario allegando la mancanza del presupposto per la tutela, ha l'onere della relativa prova, non superabile con il mero ricorso al fatto notorio della intervenuta volgarizzazione della denominazione, atteso che a norma dell'art. 6 del menzionato "Arrangement", quando, per mancata opposizione, la registrazione sia diventata definitiva, la sua protezione permane anche in caso di successiva genericizzazione, con l'ulteriore conseguenza che il suo uso da parte di terzi può anche in tale ipotesi configurare un atto di concorrenza sleale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Legge 07/04/1967 num. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)