Sez. 5, Sentenza n. 3268 del 20/10/1993 Cc. (dep. 23/11/1993) Rv. 196297 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale | Appartenenza ad associazione per delinquere di stampo mafioso - Sussistenza - Cessazione della pericolosità - Prova certa e rigorosa del recesso dal sodalizio criminale - Necessità - Fattispecie - Inidoneità, ai fini della suddetta cessazione, di assenza di "manifestazioni di pericolosità sociale".
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale
In tema di misure di prevenzione, l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso implica di per sè stessa una latente e permanente pericolosità del soggetto. Conseguentemente, per poter ritenere cessata l'attualità della pericolosità, occorre acquisire prova certa e rigorosa del recesso di quegli dal sodalizio criminoso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato il giudice delle misure di prevenzione, osservando che l'assenza di pericolosità non poteva desumersi dalla mancanza di "manifestazioni di pericolosità sociale", e che necessitava una più approfondita indagine in ordine a specifici e significativi elementi comprovanti il recesso dall'associazione per delinquere).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)