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Sez. 6, Sentenza n. 51666 del 11/11/2016 Cc. (dep. 02/12/2016) Rv. 268087 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Pericolosità - Attualità - Presunzione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268087-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Nella specie, la Corte ha ritenuto viziata la valutazione di attualità della pericolosità sociale, fondata su una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e su un procedimento penale specifico, relativi a fatti risalenti fino a sette anni prima l'emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente ai quali non era stato acquisito nessun ulteriore elemento rivelatore dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)