Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 01/08/1995 (Rv. 493496 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni - Gravame incidentale tardivo da parte degli altri - Ammissibilità - Condizione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo se tra i debitori siavi controversia sulla individuazione dell'autore della illecita condotta produttiva dei danni lamentati essendovi, in siffatta ipotesi, un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, a causa della necessaria incidenza della pronuncia dell'una sulle altre e della posizione di litisconsorti necessari che i predetti debitori conseguentemente assumono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 334 stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)