Sez. 3 - , Sentenza n. 16155 del 16/01/2019 Ud. (dep. 15/04/2019) Rv. 275401 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Edificazione abusiva - Proprietario privo della disponibilità dell’immobile - Responsabilità penale - Presupposti - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario che non abbia la disponibilità dell'immobile interessato dalle opere abusive, non può essere desunta dal mero rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza con il committente delle stesse ma necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un'attività di vigilanza dei lavori o l'interesse alla realizzazione dell'opera. (Fattispecie di immobile concesso in comodato dal nudo proprietario al proprio padre).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)