Sez. 3, Sentenza n. 38492 del 19/05/2016 Ud. (dep. 16/09/2016) Rv. 268014 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Contravvenzioni edilizie - Individuazione dei soggetti responsabili - Concorso del proprietario non committente - Elementi di valutazione - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 64, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 65, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 71, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)