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Sez. 3, Sentenza n. 3492 del 11/07/1978 (Rv. 392984 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA A CARICO DI UN CONTRAENTE - PRETESA DI QUEST'ULTIMO DI FAR ACCETTARE IL PROPRIO ADEMPIMENTO A CONDIZIONI DIVERSE - INFONDATEZZA - GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO ADEMPIMENTO CON LA SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392984-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA A CARICO DI UN CONTRAENTE - PRETESA DI QUEST'ULTIMO DI FAR ACCETTARE IL PROPRIO ADEMPIMENTO A CONDIZIONI DIVERSE - INFONDATEZZA - GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO ADEMPIMENTO CON LA SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA - INAMMISSIBILITA.*

Il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosita sopravvenuta della prestazione puo solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non puo astenersi dalla prestazione pretendendo che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiche la riduzione ad equita del contratto costituisce solo una facolta della controparte, che puo essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione. Ne consegue che, promosso il giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte convenuta non puo eccepire la sopravvenuta onerosita della prestazione per giustificare la mancata esecuzione del contratto, essendosi preclusa tale possibilita col pretendere arbitrariamente una riduzione ad equita cui non aveva diritto, invece di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)