Sez. 2, Sentenza n. 46 del 05/01/2000 (Rv. 532708 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE | Eccessiva onerosità sopravvenuta a carico di un contraente - "Reductio ad aequitatem" - Soggetto legittimato - Richiesta opposta a domanda di adempimento - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE
Nei contratti a prestazioni corrispettive l'equa rettifica delle condizioni del negozio può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo da escludere che una richiesta di "reductio ad aequitatem" possa essere contrapposta ad una domanda di adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)