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Sez. L, Sentenza n. 5191 del 12/06/1987 (Rv. 453796 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453796-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - LIMITI.*

L'assegnazione a mansioni superiori non comporta il diritto al conseguimento della superiore qualifica corrispondente ove detta assegnazione - secondo la valutazione del giudice del merito, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuta da motivazione immune da vizi - non sia stata piena e non abbia perciò implicato l'Esercizio della responsabilità e dell'autonomia proprie della qualifica rivendicata. (V 301/85, mass n 438526; (V 2568/83, mass n 427432; (V 2424/80, mass n 406138; (V 4662/78, mass n 394336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)