Sez. L, Sentenza n. 301 del 23/01/1985 (Rv. 438526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
Il lavoratore non ha diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni svolte, ove non dimostri la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica e, in particolare, che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata. (Conf 4060/83, mass n 429023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)