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Sez. L, Sentenza n. 301 del 23/01/1985 (Rv. 438526 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*

Il lavoratore non ha diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni svolte, ove non dimostri la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica e, in particolare, che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata. (Conf 4060/83, mass n 429023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)