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Sez. 3, Sentenza n. 42375 del 18/10/2007 Ud. (dep. 16/11/2007) Rv. 238105 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Contravvenzione ex art. 718 cod. pen. e contravvenzione ex art. 110 R.D. n. 773 del 1931 - Rapporto di autonomia - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238105-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

Le disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 110 R.D. n. 773 del 1931 e quelle previste dagli artt. 718 e ss. cod. pen. sono tra loro autonome quanto ai presupposti e alle finalità rispondendo le prime all'esigenza di garantire la presenza nei locali pubblici di apparecchi per i giochi di abilità e di trattenimento che rispondano alle caratteristiche previste dalla legge e le seconde all'esigenza di sanzionare il gioco d'azzardo in tutte le sue forme; inoltre il fine di lucro, elemento essenziale del reato previsto dall'art. 718 cod. pen., non è più ricompreso, a decorrere dalla legge n. 388 del 2000, tra gli elementi essenziali delle contravvenzioni previste dall'art. 110 cit..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)