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Sez. 3, Sentenza n. 41667 del 04/10/2001 Cc. (dep. 21/11/2001) Rv. 220379 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Distinzione tra gioco di azzardo e gioco di abilità - Modifiche introdotte all'art. 110 TULPS dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Scopo di lucro per la configurabilità del gioco di azzardo - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220379-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

In tema di gioco d'azzardo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'art. 110 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 per la distinzione tra macchine e congegni per il gioco d'azzardo e quelli di trattenimento o di abilità, il divieto stabilito dalla norma incriminatrice riguarda gli apparecchi che, avendo insita la scommessa, consentono di realizzare un vantaggio economico eccedente i limiti ivi previsti, in quanto si richiede pur sempre l'esistenza del fine di lucro, secondo la definizione di cui all'art. 721 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)