Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 21/10/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157827 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle prove è affidata esclusivamente al prudente apprezzamento dei giudici di merito i quali sono liberi, nel momento di formazione del loro convincimento, di attribuire al materiale probatorio acquisito il peso che essi ritengano adeguato in relazione all'organizzazione di tutti gli elementi disponibili in vista del giudizio finale. Alla Corte di Cassazione spetta soltanto un controllo sulla congruità e logicità della motivazione addotta dal giudice di merito a sostegno del suo convincimento. Giurisprudenza costante. (V mass n 146878; (V mass n 146013; (V mass n 143431; (V mass n 140698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 461, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)