Sez. 3 - , Sentenza n. 16472 del 28/02/2020 Ud. (dep. 29/05/2020) Rv. 279012 - 02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di tributi – Accordo con l’amministrazione finanziaria per il pagamento rateale – Persistente rilevanza penale della condotta omissiva – Sussistenza – Applicabilità dell'art. 51 cod. pen. e dell’art. 59, comma quarto, cod. pen. – Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, l'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta, che non può ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. nè ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., cadendo l'errore del contribuente su norme penali (nella specie gli artt. 10-ter e 13, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), con conseguente applicazione dell'art. 5 cod. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59 com. 4, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)