Sez. 3 - , Sentenza n. 48375 del 13/07/2018 Ud. (dep. 24/10/2018) Rv. 274701 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di tributi – Art. 13 d.lgs. n.74 del 2000 - Accordo con l’amministrazione finanziaria per il pagamento rateale dei tributi - Sufficienza - Esclusione - Integrale pagamento del debito tributario - Necessità - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'effetto novativo dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 24/09/2015 num. 158 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)